LA NATURA DELLE POLIZZE VITA CD. LINKED TRA DIRITTO INTERNO E DIRITTO SOVRANAZIONALE
Le sentenze annotate e relative massime sono reperibili nei paragrafi successivi alla nota.
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POLIZZE LINKED - POLIZZE UNIT LINKED E CONTRATTO ASSICURATIVO SULLA VITA - POLIZZA UNIT LINKED CON FORTE COMPONENTE FINANZIARIA - POLIZZA INDEX LINKED E CAUSA DEL CONTRATTO - POLIZZE UNIT LINKED E APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL TUF
In conformità alla normativa sovranazionale, le polizze c.d. linked devono essere qualificate come contratti assicurativi, ancorché il rischio demografico sia ridotto e non sia garantita la restituzione del capitale inizialmente corrisposto. Laddove siano distribuite da agenti o broker non sono soggette alle prescrizioni del T.U.F., bensì alle regole del codice delle assicurazioni private Il Tribunale * (omissis) FATTI DI CAUSA (Omissis) Con ricorso ex art. 702-bisc.p.c. depositato in data 18.10.2017, [Omissis] hanno adito il Tribunale di Bergamo al fine di ottenere l’accertamento della nullità della polizza [Omissis] denominata “[Omissis]”, sottoscritta in data 17 marzo 2010, per violazione dell’art. 23 del T.U.F. e la conseguente condanna di [Omissis] e di [Omissis] (di seguito per brevità solo [Omissis]), nella rispettiva qualità di intermediario e di compagnia assicuratrice contraente, alla restituzione della somma di euro [Omissis], corrispondente al premio versato in una unica soluzione al momento della proposta contrattuale. I convenuti si sono costituiti depositando separate memorie difensive, con le quali hanno contestato le deduzioni avversarie e hanno formulato reciproche domande di manleva, per l’ipotesi di accoglimento della domanda dei ricorrenti. All’udienza del 10 ottobre 2018, è stato disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario. Senza svolgimento di attività istruttoria, all’udienza del 18 giugno 2019, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE [Omissis] hanno sottoscritto per tramite dell’intermediario assicurativo [Omissis] in data 17 marzo 2019 un modulo di proposta inerente alla polizza di assicurazione sulla vita [Omissis] collegata a una linea di investimento del Fondo Personale “denominata [Omissis]” ed emessa da [Omissis] (doc. 3 di parte attrice). Contestualmente alla sottoscrizione della proposta, [Omissis] hanno corrisposto in un’unica soluzione il premio assicurativo pattuito di euro [Omissis], mediante consegna di un assegno bancario. Il contratto si è concluso per effetto della accettazione della compagnia di assicurazioni, comunicata ai proponenti in data 6 luglio 2010 (doc. 4 di parte attrice). All’art. 1 delle [continua ..]
In conformità alla normativa sovranazionale, deve ritenersi che le polizze c.d. unit linked rientrino a pieno titolo nella nozione di contratto assicurativo sulla vita, con conseguente applicazione della regola dell’impignorabilità delle somme dovute ai sensi dell’art. 1923 c.c. Il Tribunale* (Omissis) FATTI DI CAUSA (Omissis) 1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. notificato il 29 giugno 2017, R.M. conveniva in giudizio O.F. per sentir accogliere le conclusioni sopra riportate. Parte opponente narrava che la stessa F aveva avviato nei propri confronti una procedura esecutiva presso terzi, pignorando inter alia i crediti vantati dallo stesso nei confronti delle compagnie assicurative Generali S.p.A. (già Toro Assicurazioni), Allianz S.p.A. e Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. (già Milano Assicurazioni), crediti derivanti dalla sottoscrizione – rispettivamente – di due polizze vita nonché di un piano individuale pensionistico disciplinato dal d. lgs. n. 252/2005. L’attore opponente allegava, a sostegno delle proprie pretese, l’intangibilità da parte dei creditori delle prestazioni discendenti dalle polizze assicurative sulla vita, ai sensi dell’art. 1923 c.c., nonché delle prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare (Cass., Sez. Un., n. 8271 del 31 marzo 2008). La convenuta opposta deduceva con la comparsa di costituzione che i limiti alla pignorabilità invocati da parte opponente non sarebbero applicabili nel giudizio in esame, atteso che, al di là del nomen juris attribuito dalle compagnie, la natura previdenziale o speculativa delle polizze assicurative per cui è causa deve essere accertata dal Giudice attraverso l’esame delle condizioni contrattuali. Nel caso di specie, la convenuta opposta rilevava l’incompletezza della documentazione prodotta a sostegno dell’opposizione avversaria, che asseritamente non consentirebbe di accertare in concreto le caratteristiche di tutti i prodotti assicurativi interessati dalla procedura esecutiva. In particolare, con riferimento alla polizza Unipol SAI Assicurazioni (ex Milano Assicurazioni) n. XXX, la convenuta opposta riteneva ammissibile il pignoramento dei relativi crediti ex art. 11, comma 10, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, nei limiti indicati dalle norme. In relazione alle polizze Allianz Orizzonti n. XXX e Toro [continua ..]
Una polizza unit linked, caratterizzata da una forte componente finanziaria e una debole componente assicurativa, rientra nella previsione della lettera u) dell’articolo 1, comma I del TUF (“‘prodotti finanziari gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”), ed alla stessa deve applicarsi la disciplina dettata in tema di intermediazione finanziaria Il Tribunale* ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA e MOTIVI DELLA DECISIONE F.G., premesso di aver stipulato in data 20 novembre 2000 con C.E., filiale di V., un “Fondo I.A.E.”, versando per cassa la somma di lire cinquanta milioni; che tra gli obiettivi del Fondo vi era l’incremento del capitale investito con protezione delle somme versate dal contraente; che alla scadenza del contratto, l’attore si era visto corrispondere una somma inferiore rispetto a quella versata, con uno scarto di circa euro 1.800,00; che vani erano stati i tentativi di definizione bonaria della vertenza, atteso che a seguito di diffida l’istituto di credito aveva negato ogni responsabilità offendo in via transattiva la minor somma di euro 589,13, da esso attore rifiutata; citava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Crotone, ex Strongoli, la C.E. S.p.A. al fine di vedersi riconosciuta la somma di euro 1.800,00 circa indebitamente trattenuta, oltre interessi legali, e/o la diversa somma accertata in corso di causa. Autorizzata la chiamata del terzo C. S.p.A. da parte dell’attore, a seguito della costituzione della convenuta, ed istruita la causa mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, il giudice di pace rigettava interamente la domanda, compensando le spese di lite. Con atto di citazione ritualmente notificato, F.G. ha proposto appello avverso la predetta decisione, lamentando errata qualificazione, da parte del giudice di prime cure, del contratto stipulato tra le parti, omessa nomina di ctu e vizi di motivazione della sentenza impugnata, non avendo il primo giudice tenuto in debita considerazione la circostanza che obiettivo della polizza stipulata era quello di incrementare il capitale investito, preservando al contempo il valore delle somme versate; ha chiesto pertanto l’accoglimento dell’originaria domanda, con vittoria di spese da distrarsi. C.E. S.p.A. e C. S.p.A. hanno resistito alla domanda, chiedendo volersi accogliere le seguenti conclusioni: 1) dichiarare inammissibile [continua ..]
Laddove, nell’ambito di una polizza index linked, la prestazione dell’impresa di assicurazione non sia legata ad un evento attinente alla vita umana, bensì al valore di strumenti finanziari, la causa del contratto deve ritenersi completamente estranea a quella tipica del contratto di assicurazione e diviene del tutto irrilevante il nomen juris adottato dalle parti, con la conseguenza che alla fattispecie dovranno essere applicate le norme dell’intermediazione mobiliare, pertanto la mancata comunicazione della situazione di conflitto d’interesse è fonte di un obbligo risarcitorio Il Tribunale* ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA e MOTIVI DELLA DECISIONE (Omissis) Con atto di citazione del 4 settembre 2013 Co. An. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari – ex sezione dist. di Altamura, la compagnia di assicurazioni “Eurovita Assicurazioni S.p.A.” e la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, chiedendo: a) che fosse dichiarata la nullità della clausola, in quanto vessatoria, di cui al contratto di assicurazione n. 31030002451 denominato “eurotrend Clean Energy”, meglio descritto in citazione, intercorso con la Eurovita S.p.A. tramite l’intermediazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, filiale di Gravina in Puglia, e condannare, per l’effetto, Eurovita S.p.A. alla restituzione del premio dall’attore versato nella misura di euro 33.000,00, oltre interessi e svalutazione monetaria con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto al soddisfo, nonché al pagamento della cedola finale pari al 7% del capitale iniziale ed al risarcimento del danno in conseguenza delle sofferenze patite dall’attore; b) in via subordinata, che fosse dichiarato risolto il contratto di assicurazione suddetto intercorso con l’Eurovita per le molteplici violazioni delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente e che, per l’effetto, fosse condannata la Eurovita alla restituzione in suo favore della somma di euro 33.000,00 originariamente versata, oltre interessi e svalutazione monetaria con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto al soddisfo; c) che la Banca Popolare di Puglia e Basilicata fosse in ogni caso condannata in via autonoma al risarcimento dei danni per equivalente in suo favore, nella misura da determinarsi nel corso del processo, a cagione delle molteplici violazione degli obblighi informativi e di trasparenza nonché [continua ..]