MASSIMA
Ai sensi dell’art. 141 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest’ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso l’azione diretta del terzo trasportato a bordo di un motoveicolo che aveva subito una brusca caduta al suolo) (1).
INDICAZIONI
(1) Non vi sono precedenti in termini nella giurisprudenza di legittimità.
Quella qui in rassegna è una decisione che ha grande importanza sul piano teorica, ma è destinata a produrre pochi o nessun effetto sul piano pratico.
Sul piano pratico, infatti, poco importa al passeggero rimasto vittima d’un sinistro stradale che, ove questo non abbia coinvolto altri veicoli, non potrà invocare nei confronti del vettore la presunzione di cui all’art. 141 cod. ass. Il trasportato, infatti, può sempre invocare nei confronti del vettore la presunzione di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., la quale allo stesso modo dell’art. 141 cod. ass. ribalta sul conducente l’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ed ovviamente tale presunzione sarà invocabile anche nei confronti dell’assicuratore del responsabile. Anzi, sotto alcuni aspetti la presunzione di cui all’art. 2054 c.c. è più vantaggiosa per il trasportato, rispetto alla previsione di cui all’art. 141 cod. ass., dal momento che quest’ultima norma limita la responsabilità dell’assicuratore del vettore al “massimale di legge”, mentre il combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 cod. ass. (l’ipotesi, per così dire, “ordinaria”) consente al danneggiato di invocare l’eventualmente più elevato massimale di polizza.
Sul piano teorico la decisione tuttavia è di grande rilievo, perché circoscrive, e non di poco, l’ambito applicativo dell’art. 141 cod. ass. Il che se da un lato non può dirsi un male in sé (ad avviso unanime della dottrina, l’art. 141 cod. ass. ha creato più problemi di quanti non ne abbia risolti, e generato più contenzioso di quanto ne abbia prevenuto), dall’altro tuttavia tale compressione della portata della norma in esame appare fondata su basi fragili. La lettera dell’art. 141 cod. ass., non è risolutiva né in un senso, né nell’altro, e quanto all’argomento “finalistico” speso dalla Corte (“se il sinistro non ha coinvolto altri veicoli, non v’è necessità dell’istituto di cui all’art. 141 cod. ass., poiché il danneggiato è già tutelato dall’art. 2054, comma primo, c.c.”), ad esso pare agevole replicare che prova troppo: ed infatti persino se il sinistro coinvolgesse cento veicoli, il danneggiato potrebbe invocare l’art. 2054, commi 1 e 2, c.c., nei confronti di ciascuno dei conducenti coinvolti.
Per l’affermazione secondo cui l’art. 141 cod. ass. pone a carico dell’assicuratore del vettore una mera presunzione semplice, che può essere vinta dalla dimostrazione che il sinistro è stato causato da un altro veicolo o dalla vittima stessa, si veda l’ampia motivazione “sistematizzante” di Cass. 13 febbraio 2019, n. 4147, in questa Rivista, 2019, II, 195.
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