Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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“Occulto come in terra l´angue”: ovvero chi sia il legittimato passivo rispetto all´azione di indebito proposta dall´assicuratore della responsabilità civile (di Marco Rossetti)


Corte Suprema di Cassazione (Sez. III) 18 febbraio 2020, n. 3999 (Pres. Amendola, Est. Di Florio) P.M. De Augustinis (conf.) – R. (avv. Agnolio) c. U.

(Sentenza impugnata: App. Bologna 24 novembre 2016)

 

 

Qualora, all’esito del secondo grado di un giudizio di risarcimento del danno aquiliano in cui il convenuto abbia chiamato in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, sia confermata la statuizione di condanna dell’assicurato, ma sia negata la sussistenza d’una valida copertura assicurativa, l’assicuratore che, in esecuzione della sentenza di primo grado, abbia versato l’indennizzo direttamente nelle mani del terzo danneggiato, ha diritto di ripetere la somma pagata non nei confronti del danneggiato, ma nei confronti dell’assicurato (1).

 

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Il decisum - 3. Indebito e legittimazione passiva nella dottrina - 4. I contrasti nella giurisprudenza - 5. La giurisprudenza non assicurativa - 6. La qualificazione del rapporto assicuratore-danneggiato - 7. La qualificazione dell’errore dell’assicuratore - NOTE


1. Premessa

La sentenza qui in rassegna affronta uno dei nodi più controversi del diritto assicurativo, la cui soluzione dipende a sua volta da uno dei nodi più controversi del diritto delle obbligazioni: la legittimazione (attiva e passiva) nei giudizi di indebito scaturenti da c.d. rapporti trilateri. In campo assicurativo, il problema consiste nello stabilire a chi l’assicu­ratore della responsabilità civile debba chiedere la restituzione dell’inden­niz­zo quando, dopo che questo sia stato volontariamente versato nelle mani del terzo danneggiato, venga giudizialmente accertata la sussistenza del­l’ob­bligo risarcitorio dell’assicurato, ma l’inefficacia della copertura assicurativa. Si tratta d’una questione in cui, di primo acchito, parrebbe che le ragioni dell’equità – sia consentito il calembour – siano equamente divise tra due soluzioni opposte. Se, infatti, ci si colloca nell’ottica del danneggiato, parrebbe equo non esporlo all’azione di ripetizione da parte dell’assicuratore, dal momento che egli era effettivamente creditore del diritto al risarcimento. Se tuttavia ci si colloca nell’ottica dell’assicuratore, parrebbe altrettanto equo consentirgli di recuperare quella somma, che non era tenuto a pagare, da chi l’ha materialmente incassata, e non da altri. Tanto più che mentre l’accipiens, avendo ricevuto il pagamento dell’indennizzo, teoricamente dispone di un patrimonio con cui soddisfare la pretesa restitutoria (fosse pure rappresentato dal solo indennizzo), l’assicurato potrebbe non avere nemmeno quello. E tuttavia in questa materia le ragioni dell’equità possono facilmente condurre fuori strada, o creare illusioni ottiche. Il problema infatti è molto tecnico, e molto più complesso di quanto possa apparire. La soluzione di esso impone di affrontare e risolvere a monte quattro snodi cruciali: a) stabilire quale sia, nell’assicurazione di responsabilità civile (al di fuori, ovviamente, delle ipotesi in cui la legge prevede un’azione diretta del terzo danneggiato nei confronti dell’assicuratore), il rapporto che viene a instaurarsi tra assicuratore, assicurato e terzo, nelle ipotesi di cui all’art. 1917, comma secondo, c.c.; b) stabilire, di conseguenza, se il pagamento dell’assicuratore nelle mani del terzo danneggiato, pur in [continua ..]


2. Il decisum

In punto di fatto, la vicenda decisa dalla sentenza qui in rassegna era niente affatto inconsueta: la vittima d’un fatto illecito conviene in giudizio il responsabile per essere risarcita del danno; il responsabile chiama in causa il suo assicuratore della responsabilità civile per essere tenuto indenne. In primo grado vengono accolte tanto la domanda di risarcimento, quanto quella di garanzia. L’assicuratore del responsabile, a questo punto, adempie la propria obbligazione pagando il risarcimento direttamente nelle mani del terzo danneggiato (spontaneamente, stando a quanto apprendiamo dalla motivazione della sentenza che si annota). Il giudice d’appello però, ritenendo insussistente il diritto dell’assicurato alla garanzia (non sappiamo perché, ma la questione non è qui rilevante), accoglie il gravame dell’assicuratore e condanna il danneggiato a restituirgli quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado. Di questa sentenza si dolse il danneggiato, sostenendo che non lui, ma l’assicurato era tenuto a restituire all’assicuratore l’indennizzo. Apprendiamo dalla motivazione della sentenza che tale censura venne fondata dal ricorrente sul rilievo che l’assicuratore, pagando l’indennizzo nelle mani del danneggiato, aveva adempiuto volontariamente l’obbligo altrui, ex art. 1180 c.c., e ciò gli inibiva l’azione di ripetizione. La Corte di Cassazione ha accolto su questo punto il ricorso, anche se con una motivazione non coincidente del tutto con quella che (così parrebbe dalla sentenza che si annota) fu posta dal ricorrente a fondamento della censura. La sentenza, infatti, innanzitutto ha stabilito che per individuare il soggetto passivamente legittimato rispetto all’azione di indebito dell’assicuratore della r.c.a. occorre distinguere tre ipotesi: (a) la prima ipotesi ricorre quando, dopo una sentenza di primo grado favorevole al danneggiato ed eseguita dall’assicuratore, in appello si accerti che l’assicurato non è responsabile di alcun illecito. In questo caso l’assicu­ratore solvens ha l’azione di indebito nei confronti dell’accipiens, che infondatamente si è dichiarato danneggiato e che ha incassato l’in­dennizzo; (b) la seconda ipotesi ricorre quando, dopo una sentenza di primo grado favorevole al danneggiato ed eseguita dall’assicuratore, in [continua ..]


3. Indebito e legittimazione passiva nella dottrina

Bisogna riconoscere che la dottrina ha affrontato il problema qui in esame (la legittimazione passiva nell’indebito, in presenza di rapporti trilateri) con maggiore respiro e con più profondità rispetto alla giurisprudenza: ma, purtroppo, con contrasti altrettali, se non maggiori. Poiché il tema ha mille implicazioni (quale sia la struttura dell’indebito; se indebito oggettivo e soggettivo siano assimilabili; quali siano le differenze tra indebito soggettivo e adempimento del terzo; se l’azione di ripetizione dell’indebito sia un’azione personale o reale, e molte altre), ai fini del presente scritto cercherò di limitare l’analisi della dottrina – senza pretesa di completezza – alla sola fattispecie che oggi ci occupa, e cioè: quid iuris se Tizio (l’assicuratore) paga a Caio (il terzo danneggiato) la somma che deve a Sempronio (l’assicurato), ritenendo per errore di esservi tenuto in virtù di un obbligo assunto nei confronti di Sempronio. Tale questione divide gli interpreti da millecinquecento anni, dal momento che il primo contrasto si rinviene nel Corpus Iuris. La questione nacque da due passi tratti dai Libri III ad Plautium di Paolo [1], che Triboniano, nel compilare le Pandette, ritenne di separare. Il primo passo finì in Dig., XII, 6, 44, e vi si afferma che chi paga il debito altrui nelle mani del vero creditore, ritenendo per errore di essersi accollato il debito, non può agire in ripetizione verso l’accipiens (“repetitio nulla est ab eo qui suum recepit, tametsi ab alio quam vero debitore solutum est”). Il principio in verità non era isolato: anche in altri passi del Digesto si afferma che, stipulata una delegazione, se il delegato paghi il delegatario ritenendosi per errore obbligato a farlo in virtù d’un valido rapporto di provvista, l’azione di ripetizione spetta al delegato contro il delegante, non contro il delegatario (è sempre l’opinione di Paolo, ma questa volta in Dig., XLVI, 2, 12, ove si legge: “si quis delegaverit debitorem, qui doli mali exceptione tueri se posse sciebat, similis videbitur ei qui donat, quoniam remittere exceptionem videtur. Sed si per ignorantiam promiserit creditori, nulla quidem exceptione adversus creditorem uti poterit, quia ille suum recepit: sed is qui delegavit tenetur condictione vel incerti, si non pecunia soluta esset, [continua ..]


4. I contrasti nella giurisprudenza

I contrasti dottrinari di cui si è appena detto, come era inevitabile, si sono riflessi sulla giurisprudenza. Sicché a sfogliare i repertori si rinvengono su questo tema una ridda di decisioni eterogenee, poche delle quali hanno proceduto ad una ricostruzione sistematica degli istituti. Per maggior chiarezza, dunque, divideremo le sentenze che si sono occupate del problema della legittimazione passiva rispetto all’azione di indebito nei rapporti trilateri in due gruppi: a) quelle che se ne sono occupate con specifico riferimento all’assicura­zione di responsabilità civile; b) quelle che se ne sono occupate con riferimento ad altre fattispecie. Le decisioni di legittimità che si sono occupate dello specifico problema delle conseguenze del pagamento, da parte dell’assicuratore della responsabilità civile, di importi non dovuti nelle mani del terzo danneggiato, possono essere divise a loro volta in due gruppi: quelle che si sono occupate del caso in cui sussisteva la responsabilità dell’assicurato, ma non la copertura assicurativa (in tutto od in parte); e quelle che si sono occupate del caso in cui, a prescindere dall’esistenza e dall’efficacia della copertura assicurativa, non sussisteva comunque la responsabilità dell’assicurato. Per maggior chiarezza li esamineremo separatamente. (A) Indennizzo pagato in presenza di responsabilità dell’assicurato, ma non di copertura assicurativa La prima fattispecie da prendere in esame è l’ipotesi (analoga a quella decisa dalla sentenza qui in esame) in cui sussista la responsabilità civile dell’assicurato, ma non sussista (in tutto od in parte) l’obbligo indennitario dell’assicuratore. Su questa fattispecie si registrano ben tre diversi orientamenti. Secondo un primo orientamento, quando l’assicuratore abbia pagato al terzo danneggiato una somma maggiore di quella dovuta a termini di polizza, all’assicuratore medesimo non spetta né l’azione di indebito oggettivo, né quella di indebito soggettivo. In tal caso spetta all’assicuratore solo un’a­zione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell’assicurato, il quale ha visto ridurre il proprio debito risarcitorio in misura corrispondente a quanto pagato dall’assicuratore in eccedenza rispetto all’indennizzo contrattualmente dovuto (Cass. civ., [continua ..]


5. La giurisprudenza non assicurativa

Si è visto quali distinguo e quali contrasti dividano la giurisprudenza nel caso di indebito pagamento dell’indennizzo al terzo danneggiato da parte del­l’assicuratore della r.c.a. Ma il pagamento al terzo danneggiato dell’indennizzo da parte dell’assi-curatore della r.c.a. è un fenomeno inquadrabile nel genus dei rapporti trilateri: quei rapporti, cioè, in cui l’atto giuridico compiuto tra due soggetti riverbera effetti anche in un secondo ordine di rapporti: come nel caso della delegatio solvendi; della cambiale tratta; del mandato con rappresentanza. In questo casi il pagamento ha di norma l’effetto di estinguere tanto l’obbligo del solvens nei confronti del debitore, quanto l’obbligo di quest’ultimo nei confronti del creditore-accipiens. Proveremo dunque ora ad allargare il campo di indagine, ed esaminare come si regola la giurisprudenza di legittimità quando sia chiamata a stabilire a chi, e contro chi, spetti l’azione di indebito nei rapporti trilateri. Al di fuori della materia assicurativa, la giurisprudenza ha innanzitutto tracciato in modo molto chiaro (più di quanto non sia avvenuto in materia assicurativa) la distinzione tra il pagamento dell’indebito, legittimante l’azio­ne di ripetizione ex artt. 2033 o 2036 c.c. e l’adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., che invece non consente alcuna ripetizione. Resta fondamentale, al riguardo, il decisum di Cass., Sez. I, 6 marzo 1976 n. 758, in Foro it., 1976, I, 1887, la quale distinse l’adempimento del terzo dal pagamento dell’indebito in base alla natura giuridica dei due atti. L’adempimento dell’obbligo altrui – si legge nella sentenza appena ricordata – non è un adempimento in senso proprio, ma un negozio giuridico, costituito dall’incontro della volontà del solvens di effettuare un’attribuzione patrimoniale al creditore (con effetto liberatorio del debitore), e della volontà di quest’ultimo di ricevere il pagamento a titolo di soddisfazione del suo credito. L’istituto dell’indebito soggettivo, invece, concerne fenomeni di adempimento vero e proprio, sia pure qualificati dall’errore sulla propria posizione di debitore o sulla persona del creditore. Da ciò la Corte trasse la conseguenza che, se venga adempiuto un obbligo altrui successivamente risultato inesistente, il [continua ..]


6. La qualificazione del rapporto assicuratore-danneggiato

6.1. Nelle pagine precedenti si è visto come la questione della legittimazione passiva rispetto alla ripetizione di indebito nei rapporti trilateri abbia visto dividersi tanto la dottrina, quanto la giurisprudenza. La prima si è divisa sulle questioni generali (struttura e funzione del­l’indebito soggettivo, e sua distinzione dall’adempimento del terzo ex 1180 c.c.), ed ha quasi completamente trascurato l’ipotesi speciale dell’assicura­tore della r.c.a. che paghi al terzo un indennizzo non dovuto. La seconda si è dovuta occupare giocoforza di tale fattispecie, ma con giudizi contrastanti e, almeno in un caso, assai poco meditati. Per provare a mettere ordine in una materia che, già di per sé non semplice, è stata vieppiù ingarbugliata dalla superficialità di certi giudicanti e dalla nimia subtilitas di certi interpreti, credo sia opportuno innanzitutto mettere ordine nel ragionamento giuridico. Quando si tratta di stabilire quale disciplina applicare al pagamento eseguito dall’assicuratore della r.c.a. ex art. 1917, comma 2, c.c., occorre per prima cosa qualificare il rapporto giuridico che viene a crearsi tra l’assicura­tore della r.c.a. da un lato ed il terzo danneggiato dall’altro, nelle varie ipotesi previste dall’art. 1917, comma 2, c.c. E dunque stabilire: a) se e quale rapporto giuridico venga a crearsi tra l’assicuratore del responsabile ed il terzo danneggiato, quando il primo paghi il secondo di propria iniziativa; b) se e quale rapporto giuridico venga a crearsi tra l’assicuratore del responsabile ed il terzo danneggiato, quando il primo paghi il secondo per ordine dell’assicurato. Stabilito ciò, il secondo step di un corretto metodo giuridico mi parrebbe quello di stabilire, a seconda della qualificazione data al suddetto rapporto, quali norme debbano applicarsi nell’ipotesi d pagamenti non dovuti od erronei. 6.2. Il nostro ordinamento, al contrario di quello francese [2], non ha attribuito in linea generale alla persona danneggiata da un illecito o da un inadempimento contrattuale alcuna azione diretta nei confronti dell’eventuale assicuratore del responsabile civile (con le note eccezioni dell’assicurazione obbligatoria della r.c.a. [3], dell’assicurazione contro i rischi della caccia [4], dell’assicurazione della r.c.a. medica [5], e [continua ..]


7. La qualificazione dell’errore dell’assicuratore

7.1. Chiarita nei termini che precedono la natura dei rapporti che intercorrono fra assicuratore ed assicurato da un lato, e fra assicuratore e terzo danneggiato dall’altro, possiamo finalmente individuare le conseguenze giuridiche dell’errore commesso dall’assicuratore, il quale paghi il terzo danneggiato supponendo per errore di essere debitore dell’in­dennizzo. Iniziamo col rilevare che, trovandoci al di fuori del campo della delegazione, non troveranno applicazione le regole giurisprudenziali dettate per questa ipotesi, e cioè l’inopponibilità al delegatario (in tesi, il danneggiato) delle eccezioni fondate sul rapporto di provvista (in tesi, il contratto di assicurazione). Si rifletta, del resto, che se così non fosse l’art. 144 cod. ass., nella parte in cui nel solo campo della assicurazione della r.c.a. sancisce il principio del­l’inopponibilità al danneggiato delle eccezioni fondate sul contratto, non avrebbe avuto ragion d’essere, perché – almeno nei casi in cui l’assicurato ordini all’assicuratore di pagare il terzo – quell’effetto sarebbe stato conseguenza naturale del contratto, ai sensi dell’art. 1917 c.c. In secondo luogo, non trovandoci di fronte ad un adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., nemmeno troveranno applicazione le relative regole, ed i connessi dubbi dottrinari e giurisprudenziali concernenti la qualificabilità dell’errore commesso dal solvens come incidente sulla volontà del negozio o sulla causa di esso: la questione non interessa la materia assicurativa, perché l’assicuratore della responsabilità civile tanto nel­l’ipotesi in cui si avvalga della facoltà di cui all’art. 1917, comma 2, c.c.; quanto nell’ipotesi in cui esegua l’ordine dell’assicurato, quando versa l’indennizzo nelle mani del terzo danneggiato non sta pagando affatto un debito altrui. 7.2. Esclusi dunque i presupposti (ed i connessi problemi dogmatici) posti dagli istituti della delegazione e dell’adempimento del terzo, quel che resta da stabilire è soltanto se l’errore commesso dall’assicuratore integri gli estremi dell’indebito soggettivo od oggettivo. Che ci si trovi dinanzi ad un indebito soggettivo ex art. 2036 c.c. (con conseguente necessità, per promuovere l’azione di ripetizione, di provare la [continua ..]


NOTE
Fascicolo 4 - 2019