Assicurazioni - Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni privateISSN 0004-511X
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Corte Suprema di Cassazione (Sez. III) – 13 giugno 2019, n. 15870 (ord.) – Pres. Travaglino, Est. Gorgoni, P.M. Mistri (conf.) – D. (avv. Wenter) c. P. (avv. Esposito). (di Marco Rossetti)


MASSIMA

La domanda di surrogazione proposta da un assicuratore straniero contro il responsabile di un danno provocato in Italia è soggetta alla legge italiana (1).

La surrogazione dell’assicuratore, compreso l’assicuratore sociale, costituisce una successione a titolo particolare nel diritto di credito vantato dal danneggiato contro il terzo responsabile. Ne consegue che l’esercizio di essa è precluso all’as­sicuratore: (a) sia quando abbia pagato l’indennizzo dopo che il danneggiato era già stato risarcito dal terzo responsabile; (b) sia quando abbia indennizzato danni non causati dal terzo; (c) sia quando abbia indennizzato pregiudizi non risarcibili secondo la legge applicabile al credito risarcitorio: in tutte e tre le suddette ipotesi, infatti, non vi è alcun credito su cui l’assicuratore si possa surrogare, vuoi per non essere mai sorto (ipotesi b e c); vuoi per essere venuto meno prima del versamento dell’indennizzo assicurativo (ipotesi a) (2).

(Sentenza impugnata: App. Trento 13 luglio 2017)

INDICAZIONI

(1) Il principio costituisce puntuale applicazione dei precetti dettati dagli artt. 85 e ss. del Regolamento del Parlamento Europeo 29 aprile 2004, n. 883/2004 (“Relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale”), così come interpretati dalla Corte di Lussemburgo.

L’art. 85, comma 1, di tale Regolamento, in particolare, stabilisce che l’assi­curatore sociale il quale, in base alla legislazione del proprio Stato di appartenenza, abbia erogato prestazioni previdenziali in conseguenza di un danno risultante da fatti verificatisi in un altro Stato membro, vanta nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno diritti disciplinati nel modo seguente:

(a) quando l’assicuratore sociale è surrogato, in virtù della legislazione che esso applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro;

(b) quando l’assicuratore sociale vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto.

Tali previsioni sono state interpretate dalla Corte di giustizia nel senso che i diritti della vittima verso il responsabile, nei quali l’assicuratore sociale straniero può surrogarsi, nonché i presupposti dell’azione di risarcimento dinanzi ai giudici dello Stato membro sul cui territorio il danno si è verificato, sono determinati conformemente al diritto di tale Stato, e che la misura della surrogazione dell’assicuratore sociale straniero nei diritti della vittima va determinata in base alla legislazione dello Stato cui appartiene l’assicuratore sociale straniero, a condizione che l’esercizio della surrogazione prevista da tale legislazione non ecceda i diritti che la vittima abbia nei confronti dell’autore del danno, in forza del diritto dello Stato membro sul cui territorio il danno si è verificato: così Corte giustizia Comunità europee 21 settembre 1999, n. 397/96, in Riv. dir. internaz. privato e proc., 2000, 511. Tale sentenza è stata pronunciata con riferimento all’art. 93 del Regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71 (“Relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità”), successivamente abrogato e sostituito dal Regolamento 883/2004, il cui art. 85 ha sostanzialmente riprodotto in parte qua le previgenti previsioni dell’art. 93 Reg. 1408/71.

Pertanto, quando la legge italiana accorda alla vittima l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile (ad esempio, in materia di sinistri stradali o di colpa medica), l’assicuratore straniero può legittimamente surrogarsi anche in tale diritto a promuovere l’azione diretta, con l’unico limite quantitativo del complessivo danno che la vittima, se italiana, avrebbe potuto conseguire dal responsabile.

(2) Quella decisa dalla sentenza qui in rassegna è una tormentata vicenda, che per ben quattro volte ha impegnato la Corte di cassazione: il ricorso dell’assi­cu­ratore tedesco che aveva proposto dinanzi al giudice italiano l’azione di surrogazione, vedendosi rigettare la domanda, venne infatti dapprima esaminato da Cass. civ. [ord.], Sez. III, 5 marzo 2015, n. 4447, in Danno e resp., 2015, 1020, che rimise la questione alle Sezioni Unite; quindi da Cass. civ., Sez. Un., 30 giugno 2016, n. 13372, in Foro it., 2016, I, 2711, che cassò con rinvio la sentenza di merito; poi da Cass. civ., Sez. Un. (ord.) 22 maggio 2019, n. 13904, che dichiarò inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza delle Sezioni Unite appena ricordata, ed infine dalla sentenza qui in rassegna.

In estrema sintesi, l’origine della controversia stava in ciò: che l’assicuratore sociale (tedesco) aveva versato le somme dovute secondo la legge tedesca ai congiunti di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito avvenuto in Italia e causato da un italiano. Il versamento, però, era avvenuto dopo che i congiunti della vittima avevano transatto la lite con l’assicuratore della responsabilità civile dell’autore del danno, liberando quest’ultimo. L’assicuratore tedesco pretendeva che, essendo avvenuta la sua surrogazione ope legis, la transazione stipulata tra i danneggiati e il responsabile non era a lui opponibile, poiché al momento della stipula di essa i danneggiati non erano più titolari del credito risarcitorio, trasferitosi all’assicuratore sociale.

Il giudice di merito invece, accertato in fatto che il pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore sociale era avvenuto dopo la stipula della transazione tra i danneggiati ed il responsabile, ha confermato la sentenza di rigetto della domanda di surrogazione, sul presupposto che l’assicuratore sociale non poteva surrogarsi in un diritto che i danneggiati non avevano più, essendosi estinto per effetto dell’av­venuto risarcimento anteriore alla surrogazione.

Che il responsabile d’un danno possa opporre all’assicuratore che agisce in surrogazione la transazione stipulata col danneggiato, se anteriore alla surrogazione, è principio pacifico e risalente: in tal senso si veda già Cass. civ. 18 maggio 1981, n. 3277, in Giur. it., 1981, I, 1, 1751.

Deve tuttavia segnalarsi che, con recenti decisioni, le Sezioni Unite della S.C. hanno modificato il tradizionale orientamento circa l’individuazione del momento di avverarsi della surrogazione. Mentre, infatti, con massima tralatizia e risalente si era sempre affermato che la surrogazione dell’assicuratore (e quindi la successione nel diritto) avviene quando l’assicuratore surrogante manifesta al terzo responsabile la volontà di surrogarsi, con le recenti decisioni pronunciate Cass. civ., Sez. Un., 22 maggio 2018, nn. 12564, 12565, 12566 e 12567 (tutte conformi; la seconda di tali decisioni – le altre sono conformi – può leggersi in questa Rivista, 2019, II, 47, con nota di G. Losco) si è al contrario affermato che la surrogazione dell’assicuratore avviene ipso facto al momento del pagamento dell’indennizzo, anche se l’assicu­ratore non abbia manifestato alcuna volontà di surrogarsi.

 

La Corte ecc. (Omissis). FATTI DI CAUSA Il Deutsche Rentenversicherung Bund, Ente previdenziale tedesco, agendo ex art. 85 Reg. CE n. 883/2004, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trento, sez. distaccata di Cavalese, M.P., perché ne fosse accertata l’esclusiva responsabilità nella causazione dell’incidente sciistico che aveva provocato la morte di V.B., suo assicurato, e perché venisse condannato a corrispondergli tutte le somme che, sulla base del rapporto assicurativo, erano state erogate ed avrebbero dovuto essere erogate agli eredi B.: somme quantificate in euro 245.805,91, al netto degli interessi legali. Il convenuto contestava la pretesa attorea e chiamava in giudizio la propria assicurazione, Amissima Assicurazioni S.p.A., per essere da essa manlevato nel caso di condanna. Quest’ultima eccepiva il difetto di operatività della polizza e chiedeva il rigetto della pretesa attorea. Il Tribunale, prima, e la Corte d’appello di Trento, successivamente, con le sentenze n. 79/2009 e n. 152/2011, respingevano la domanda attorea, ritenendo che, sulla base della interpretazione dell’art. 93 Reg. CE n. 1408/1971, poi sostituito dall’art. 85 del Reg. CE n. 883/2004 / risultante dalla sentenza 21/09/2009 della Corte di Giustizia UE, l’ente previdenziale tedesco non vantasse alcun diritto di surroga. Avverso la sentenza n. 152/2011 il Deutsche Rentenversicherung Bund proponeva ricorso per cassazione, lamentando la erronea interpretazione dell’art. 93 del Reg. CE n. 1408/71 e del successivo art. 85 Reg. CE n. 883/2004 determinata dalla irrilevanza della sentenza della Corte di Giustizia nella fattispecie concreta, e chiedendo la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE. Con ordinanza n. 4447/2015 la III Sezione civile della Corte di Cassazione riteneva priva di fondamento l’istanza di rimessione della questione interpretativa alla Corte di Giustizia, perché la decisione invocata dal ricorrente, resa il 21/09/2009 (in C-397/86), non forniva una lettura antitetica dell’art. 93 del Reg. CE n. 14708/71, ma ne completava la portata con riferimento alla posizione della vittima e dei suoi aventi causa, e chiedeva l'assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa ai limiti del diritto di surroga di un ente previdenziale straniero. Con sentenza n. 13372/2016 le Sezioni Unite accoglievano il ricorso principale di Deutsche Rentenversicherung Bund, cassavano la sentenza n. 152/11 e rinviavano la controversia alla Corte d’appello di Trento, perché accertasse preliminarmente la risarcibilità del danno e la sua entità, non essendovi stato un esame sul punto, una volta osservato che l’ente previdenziale tedesco soltanto nell’aprile 2006 aveva inviato la comunicazione con cui manifestava l’intenzione di surrogarsi nei diritti degli [continua..]